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L'obbligo dalla comunicazione all'autorità di P.S. - La notifica va fatta giornalmente-.

 

Detta anche notificazione o notifica - consiste nel dare giornalmente notizia all'autorità della P,S. dell'arrivo, della partenza e del luogo di destinazione delle persone alloggiate. La notifica si effettua su appositi moduli (o schedine alloggiati>, sui quali: in ottemperanza alla circolare ministeriale n. 1039 906/13000 del 1. settembre 1954, non viene più trascritta la destinazione.

 

La schedina alloggiati può anche essere compilata dal cliente e, può essere sostituita, In caso di comitiva, dall'elenco dei componenti la medesima (vedasi precedente n. 3).

 

L'obbligo si adempie con la consegna delle schedine alla questura nei comuni capoluogo di provincia, al commissario di P.S. nei comuni ove esiste detto ufficio, al comando carabinieri nei comuni In cui tale ufficio non esiste. La notifica va fatta giornalmente; con tale espressione si intende che entro le ore 24 debbono essere notificate le schedine relative a persone che abbiamo preso alloggio prima di tale ora Se la persona giunge in albergo dopo le 24, la relativa schedina va notificata entro le 24 ore dello stesso giorno, perché in base al tenore della legge non si può costringere l'albergatore a tante notifiche ,quante sono le persone che prendono alloggio dopo le ore 24. Infatti l'immediata registrazione, secondo quanto chiarito al n. 3, permette agli ufficiali ed agenti di P.S. (che possono accedere in qualsiasi ora negli alberghi per verificare i registri ai sensi dell'art. 16 T.U. Leggi di P.S.) Ogni necessario urgente controllo.

 

L'Inosservanza degli obblighi Fin qui menzionati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 665 ultimo comma del C.P. Giova ricordare che tali sanzioni si applicano: a chi dà alloggio a persone sprovviste .di documenti senza avvisare Immediatamente la questura, il commissariato di P.S. o il comando dei carabinieri secondo quanto esposto al n. 2; a chi non tiene il registro degli alloggiati; a chi non compila o non fa compilare dai clienti la scheda di alloggio; a chi non invia giornalmente (nel senso di cui al n. 4) le schedine medesime.

 

Tali obblighi infatti debbono considerarsi prescrizioni ai sensi dell'art. 665, ultimo comma C,P, che dispone: "Qualora, ottenuta la licenza (di albergatore nel caso In esame) non si osservano le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità. la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire centoventimila". Nel caso che l a persona alloggiata sia uno straniero, o un apolide, per l'inosservanza delle prescrizioni surrichiamate si applica l'art. 1 del Decreto Legislativo 1 febbraio 1948 n. 50, relativo alle sanzioni per omessa denuncia di stranieri od apolidi, Il quale testualmente dispone:

 

"Per le contravvenzioni alle norme dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, qualora la persona cui viene dato alloggio sia di cittadinanza straniera ovvero apolide, la misura della pena prevista dall'art. 665, ultimo comma, del codice penale e successive modificazioni, è raddoppiata e si applica la pena dell'arresto cui può essere aggiunta quella dell'ammenda".

 

In altre parole se l'alloggiato è cittadino Italiano, Il giudice può condannare, ove ravvisi la sussistenza del reato, alternativamente all'arresto o all'ammenda; se l'alloggiato è straniero o apolide deve sempre condannare all'arresto ed eventualmente anche all'ammenda.

 

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Si tratta di due sanzioni amministrative disposte dalla stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (nella specie il sindaco) nelle seguenti i~ tesi: se è venuto a mancare nella persona autorizzata il requisito delta buona condotta; se essa ha posto in essere comportamenti che abbiano turbato l'ordine e la sicurezza Pubblica; se è stata svolta attività diversa da quella autorizzata; £e si è verificata una violazione dette prescrizioni imposte dall'autorità nel pubblico interesse (ipotesi quest'ultima prevenuta dall'ad 9 T.U. leggi di P.S)

Al riguardo il Consiglio di Stato ha chiarito che il provvedimento di revoca non deve essere necessariamente preceduto dalla contestazione formale di verbale di accertamento in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione stessa poiché tale procedura non è prevista da nessuna norma di legge.

Sia la sospensione che la revoca della licenza debbono essere oggetto di un provvedimento motivato da notificare all'interessato. Mentre la sospensione ha un carattere meramente provvisorio ed i suoi effetti si esauriscono con lì decorso del tempo. la revoca comporta il divieto ad esercitare ulteriormente l'attività per la quale si è ottenuta l'autorizzazione. Come tutti i provvedimenti amministrativi, la sospensione e la revoca possono essere impugnate mediante ricorso al T.A.R. (-1-ribunale Amministrativo Regionale) entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. lì ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato a meno che il T.A.R. non accolga l'istanza formulata dal ricorrente a tal fine. L'ulteriore esercizio dell'attività alberghiera dopo la notifica della sospensione o della ricerca della licenza - e dell'ipotesi che non sia stata richiesta al T.A.R. nè dallo stesso concessa la sospensione di efficacia del provvedimento impugnato - è punito ai sensi dell'art. 665 c.p. 2" comma che prevede l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire duecentomila.