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ANALISI DI LEGGE SULLA REGISTRAZIONE DELLE PERSONE ALLOGGIATE

Quando un Cliente chiede l'alloggio, deve compilare egli stesso la schedina di notifica e l'impiegato deve trascrivere i rimanenti dati del documento e controfirmarla. A secondo delle diverse tecniche di registrazione, essa viene fotocopiata e tenuta in archivio per 10 anni a disposizione delle Autorità dei Polizia , oppure i dati vengono registrati su elaboratori, che comunque debbono essere idonei all'archiviazione o con trascrizione su tabulati, come il vecchio libro questura. La registrazione dei dati anagrafici del Cliente deve essere fatta prima del suo ingresso nella camere e con la nuova legge sulla privacy non si possono fotocopiare i documenti per nessun motivo.

 

Accade infatti sovente. nel caso di controlli di polizia effettuati in alberghi, di trovare documenti sul bancone delta hall e di sentirsi dire dall'albergatore, o dal suo sostituto, che le persone alloggiate sono appena salite in camera e che non sono state ancora registrate, ma che sono stati a tal fine trattenuti i loro documenti. E' evidente che una spiegazione del genere è puerile e non serve a sollevare l'albergatore dalle sue responsabilità penali ed amministrative in quanto appare chiaro che il tenere i documenti a disposizione di un eventuale controllo senza aver provveduto alla registrazione tende proprio a far scomparire qualsiasi traccia della permanenza nell'albergo delle persone alloggiate dopo la restituzione alle stesse dei documenti In questione. E tale condotta rappresenta la perfetta violazione degli obblighi Imposti all'albergatore per motivi di polizia proprio perché rende vano ogni controllo sulle persone alloggiate una volta che la stesse abbiano lasciato l'esercizio.


La giurisprudenza della Corte di Cassazione è al riguardo univoca: l'iscrizione deve avvenire immediatamente, all'atto stesso in cui l'ospite prende alloggio nell'esercizio (Sez. 1-, n. 156 dell'1/7/19?0>; l'iscrizione deve essere effettuata immediatamente, e cioè nel momento stesso in cui l'ospite prende alloggio nell'esercizio, particolarmente quando si tratta di stranieri, e ciò al fine di consentire ad ogni momento, da parte degli organi competenti, il controllo delle persone alloggiate (Sez. 1-, n. 7736 del 7111/1973); ed ancora più minuziosamente: l'obbligo di registrare deve essere compiuto immediatamente; il trasmettere e lasciare vicino al registro i documenti di identità dei clienti alloggiati non equivale all'adempimento di registrazione, poiché la presentazione degli stessi documenti risponde al diverso fine dell'identificazione personale e la eventualità del successivo ritiro toglie Ogni valore al loro deposito (Sez. 3~, n. 183 del 21/211962>. L'obbligo della registrazione prescinde dalla durata dell'alloggio nonché dai rapporti intercorrenti tra l'albergatore ed il cliente. Pertanto, anche sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, l'obbligo della registrazione sussiste se l'alloggio non è pernottamento, ma solo una breve sosta (anche meno di un'ora) in una stanza dell'esercizio; (Cass. Sez. 1., n. 1516 del 30112/1965>; se il cliente non proviene da comune diverso da quello in cui è sito l'albergo o la locanda, ma vi risiede stabilmente; se si tratta di persona nota all'albergatore o suo parente; se l'alloggio viene dato a titolo gratuito (ovviamente in una stanza dell'albergo e non nei locali destinati ad alloggio del titolare o dei suoi dipendenti); infine se si tratta di persona minore di età. In quest'ultimo caso è indispensabile precisare che la legge non distingue fra minorenni e maggiorenni. perché gli organi di polizia hanno interesse a controllare anche I minorenni che possono essere sottratti ai genitori o tutori ovvero trattenuti a fin illeciti. E' ovvio che vanno registrate soltanto le persone a disposizione delle quali viene messa una stanza o un appartamento o una suite e non Invece quelle che partecipano a riunioni, congressi. conferenze ecc. che si svolgono nei locali comuni dell'albergo ne quelle che consumano pasti nell'annesso ristorante.