Sicurezza
Inoltre, a maggior titolo di sicurezza : mancanza di linea, rottura del modem/router lavori sulle linee telefoniche ecc
abbiamo la possibilità di lavorare su Pen Drive ( chiavetta USB ), mantenendo ancora una volta la mobilità della procedura da un pc all’altro.
La chiavetta usb è facilmente removibile e di facilissima trasportabilità : si tiene comodamente in tasca !!!
Non c'è rischio di perdita dei dati !!!
- Dati che viaggiano al sicuro su pendrive e on-line, invisibili a tutti i sistemi esistenti.
- Accesso protetto con password e username.
- Senza traccia: tutti i movimenti effettuati alle schedine vengono cancellati.
- Cancella schedine e mantiene la cronologica numerazione.
- Cancella i componenti o cambia i dati delle schedine con un click.
- La tavola A segue le correzioni.
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Alloggio a cittadini Italiani e stranieri omettendo di comunicame all'autorità di p.s. le generalità, false Indicazioni relative all'identità delle persone alloggiate
Nel fatto di chi da alloggio a cittadini Italiani e stranieri omettendo di comunicame all'autorità di p.s. le generalità, è configurabile il concorso materiale di reati e, precisamente. della contravvenzione di cui agli art. 665 cod. pen. e 109 secondo capoverso T.U. per l'omissione relativa ai connazionali e della contravvenzione di cui alI'art. 2 legge Il febbraio 1948, n. 50, per l'omissione relativa agli stranieri. a norma dell'art. 109 e quella dell'art. 2 si diversificheranno non solo per la oggettiva giuridica. ma anche per la materialità e per la diversità dei destinatari dell'obbligo giuridico in ciascuna di esse sancito. (Cass. Sez. 6~, n. 1662 del 23/1969). Ancora più grave è il reato che commette l'albergatore che riporti sul registro o sulle schedine false Indicazioni relative all'identità delle persone alloggiate, reato punito dall'art. 484 C.P.: "Chiunque essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire centoventimila". E' ovvio che il reato in questione sussiste soltanto quando ci sia dolo da parte dell'albergatore, vale a dire quando egli volontariamente e consapevolmente riporti false indicazioni (o le lasci riportare dall'alloggiato) sulla schedina O sul registro; non sono punibili le distrazioni, gli errori di copiatura e così via.
L'albergatore non è neanche punibile per le registrazioni effettuate In buona lede riportando dati desunti da documenti falsificati ovvero trascrivendo (al fine dell'immediata comunicazione di cui al n° 2 le Generalità declinate da persona che dichiari di essere sprovvista di documenti o che si attribuisca falso nome o falso stato civile (che dica, ad esempio di essere celibe mentre è coniugato).
In queste ultime due ipotesi la responsabilità penale è del cliente che risponderà del delitto di falsificazione di documenti o di uso di documenti falsificati (rispettivamente previsti dall'art. 482 e dall'art. 489 C.P.> nella prima ipotesi e del delitto di sostituzione di persona, previsto dall'art. 494 C.P., nella seconda ipotesi. Per quanto concerne i reati di cui ai citati articoli 665, ultimo comma C.P. ed art. 1 D.L. 11febbraio 1948 n. 50 è opportuno rilevare che anche nell'ipotesi, assai frequente, di temporanea sostituzione, di essi risponde il titolare detta licenza, a meno che non dimostri di aver convenientemente vigilato sull'adempimento delle prescrizioni di legge da parte del Sostituto (Cass. Sez. 6', n. 444 del 1214/1969 Sez. 6', n. 2011 del 9/3/1974).
La revoca, facoltativa, prevista dall'art. 109 u.c. del T.U. leggi di P.S. altro non è che un'applicazione del principio generale enunciato nell'art. 10 dello stesso Testo Unico.







